LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
                           RITENUTO IN FATTO
    Con  avviso  di  liquidazione  notificato  il  29  settembre  1987
 l'ufficio successioni di Milano, ritenendo tardiva  la  dichiarazione
 presentata  in morte della sig.ra Olga Almici ved. Grandona - spedita
 il 19 febbraio 1985 e cioe' nei termini, ma pervenuta all'ufficio  il
 27  febbraio  1985 e cioe' due giorni dopo il termine di scadenza del
 25 febbraio 1985 - irrogava le sanzioni di legge.
    Si opponevano tempestivamente gli eredi  Grandona  sollevando,  in
 via pregiudiziale, eccezione di legittimita' costituzionale dell'art.
 39,  primo comma, in constrasto con l'art. 3 della Costituzione nella
 parte in cui non prevede l'equiparazione della data di  spedizione  a
 quella di presentazione. Con successive memorie mettevano in evidenza
 che  tale contrasto e' ancor piu' evidente allorche' si tratta - come
 nel caso - di dichiarazione avente  la  stessa  natura  giuridica  di
 quelle   relative  all'Irpef  ed  all'Iva  (come  riconosciuto  dalla
 giurisprudenza  e  dallo  stesso  Ministero),  per  le   quali   tale
 equiparazione e' riconosciuta dalla legge.
    Sollevano,   inoltre,  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 50 stesso d.P.R., in contrasto con gli artt. 3 e  53  della
 Costituzione nella parte in cui non prevede la graduazione della pena
 in base al periodo del ritardo.
    Nel  merito  chiedevano  che  la  pena  pecuniaria  doveva  essere
 calcolata sull'imposta al netto dell'Invim.
    All'udienza  di  discussione  del  21  novembre  1989  gli  eredi,
 rappresentati dalla dott.ssa Adriana Carabellese, confermavano quanto
 esposto  nel  ricorso  e  nelle  memorie,  mentre  il  rappresentante
 dell'ufficio dott. Viola chiedeva il rigetto delle domande di parte.
    La commissione si riservava la decisione, che  viene  ora  sciolta
 con il deposito della presente.
                          RITENUTO IN DIRITTO
    La  sollevata  eccezione  di  incostituzionalita' dell'art. 50 del
 d.P.R. n. 637/1972 laddove non prevede  una  graduazione  della  pena
 pecuniaria per le dichiarazioni presentate in ritardo di pochi giorni
 o  di lunghi periodi, non puo' essere accolta in quanto, in contrasto
 con l'assunto di parte, il secondo comma del citato art.  50  prevede
 la riduzione della pena se il ritardo non supera i trenta giorni.
    Questo  collegio  condivide,  invece, la questione di legittimita'
 costituzionale sollevata dai  ricorrenti  in  via  pregiudiziale  per
 contrasto  dell'art.  39,  primo  comma,  del  d.P.R. n. 637/1972 con
 l'art.  3  della  Costituzione,  nella  parte  in  cui  non   prevede
 l'equiparazione  della  data di spedizione alla data di presentazione
 diretta della dichiarazione di  successione,  come  previsto  per  le
 dichiarazioni Iva e Irpef.
    Questa  commissione  non ignora il principio affermato dalla Corte
 costituzionale e  cioe'  che  la  mancanza  di  un  sistema  generale
 concernente  la  presentazione  di atti di diversa natura agli organi
 tributari rende impossibile individuare  un  principio  generale  che
 consenta  di  valutare  la  ragionevolezza delle singole disposizioni
 (sentenza n. 121/1985 e ordinanze nn. 342 e 485 del  1987).  Tuttavia
 si  ritiene  che  se  tale  principio - che in sostanza giustifica la
 disparita' di trattamento in tema di presentazione  di  atti  -  puo'
 trovare  legittimazione  in  presenza di atti aventi natura giuridica
 diversa, lo stesso non puo' ragionevolmente estendersi ad atti aventi
 identica natura giuridica, per alcuni dei quali l'equiparazione della
 data di spedizione a quella di presentazione e' gia' stata codificata
 (art. 12 del d.P.R. n. 600/1973 e art. 37 del d.P.R. n.  633/1972)  e
 che  per  cio' stesso offre valido termine di valutazione per l'esame
 di  legittimita'  costituzionale  di  quelle  altre  norme  che,  pur
 concernendo   atti   aventi   la   medesima  natura  giuridica,  tale
 equiparazione non prevedono.
    E', infatti, pacifico in dottrina e giurisprudenza  che,  al  pari
 delle  dichiarazioni  Iva  e  dei  redditi, anche la dichiarazione di
 successione ha natura giuridica di manifestazione di scienza e non di
 volonta'. In altri termini con la denuncia il contribuente  non  pone
 in  essere  un  atto  negoziale,  ma si limita a portare a conoscenza
 dell'ufficio impositore una determinata  situazione  suscettibile  di
 tassazione.
    Il  concetto  e'  stato  fatto proprio dal Ministero delle finanze
 (ris. del 9 febbraio 1987, n.  1/195)  il  quale,  appunto  per  tale
 motivo, ha considerato fondata la sollevata questione di legittimita'
 costituzionale del censurato art. 39.
    Sempre  per  lo  stesso  motivo e recependo i suggerimenti forniti
 dalla  prassi  amministrativa  e  dalla  giurisprudenza,   anche   il
 legislatore e' orientato ad accogliere totalmente l'assunto.
    Nello  schema  di  testo  unico  dell'imposta  sulle successioni e
 donazioni,  attualmente  all'esame  della  commissione  dei   trenta,
 all'art.  28,  n. 1, si legge testualmente che la dichiarazione "puo'
 essere spedita per raccomandata e si  considera  presentata,  in  tal
 caso,  nel giorno in cui e' presentata all'ufficio postale.. .. .." e
 nella relazione, al  parag.  20,  si  afferma  che  cio'  risponde  a
 "criteri  di armonizzazione con la disciplina della dichiarazione dei
 redditi (consideratane l'evidente analogia.. ..  ..)  ed  ancora,  al
 parag.  27,  si manifesta l'esigenza di allineare la disciplina delle
 sanzioni  a  quella  stabilita   per   l'Irpef"   in   considerazione
 dell'analoga  struttura  a  carattere globale delle basi imponibili e
 della identica funzione e rilevanza della dichiarazione dei  soggetti
 passivi.
    Tutto cio' considerato questo collegio ritiene che la riconosciuta
 identita' della natura giuridica e della funzione della dichiarazione
 dei  redditi  e  dell'imposta  di  successione,  da'  origine  ad una
 evidente quanto ingiustificata disparita'  di  trattamento  integrata
 dall'art.  39,  primo  comma,  del  d.P.R.  n. 637/1972 in violazione
 dell'art. 3 della Costituzione, laddove non  prevede  l'equiparazione
 della  data di spedizione a quella di presentazione della denuncia di
 successione, cosi' come e' previsto, invece, per le dichiarazioni dei
 redditi e dell'Iva.